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Resoluta Consulting è sempre in prima linea quando si tratta di aggiornamento professionale, su tutti i fronti. In tema di gestione dei rifiuti, lo scorso 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. 116/2020 che introduce importanti novità; alcune di esse sono operative sin da subito, altre vedranno la luce in seguito all’emanazione di specifici decreti attuativi. Il decreto ha recepito due delle quattro Direttive Europee (la 2018/851 e la 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”. Vediamone alcuni aspetti principali.

Il nuovo decreto introduce il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti

In attesa dello specifico decreto attuativo, il decreto 116/2020 stabilisce che tutte le imprese che oggi sono tenute alla presentazione annuale al Catasto Ambientale Rifiuti (MUD) saranno tenute ad aderire ad un nuovo sistema di tracciabilità. Si tratta di un sistema informatico gestito direttamente dall’Albo Gestori Ambientali (ovvero dal Ministero dell’Ambiente), costituito da un registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti. Tale registro elettronico sostituirà il Registro di carico e scarico e i FIR cartacei oggi in uso.

Obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari

In attesa dell’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità elettronico, permane l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti precedentemente obbligati. Questo, eccetto i produttori di rifiuti speciali non pericolosi con massimo 10 dipendenti, che ora sono esclusi da tale adempimento.
In generale l’obbligo di conservazione del registro e dei FIR passa da 5 a 3 anni.

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Cosa prevede il nuovo decreto in merito alla responsabilità del produttore dei rifiuti

In attesa del sistema di tracciabilità dei rifiuti, la responsabilità del produttore si esaurisce, in generale, con il ricevimento della quarta copia del FIR entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Ciò a patto che destinatario e trasportatore del rifiuto abbiano idonea autorizzazione ed il rifiuto sia stato classificato correttamente dal produttore.

Fanno eccezione le operazioni di smaltimento “intermedie” non definitive (es.: operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare) ovvero le operazioni classificate come D13, D14,D15. Per queste ultime viene introdotto, in aggiunta, l’obbligo di ricevere anche l’attestazione (autodichiarazione) di avvenuto smaltimento da parte dell’impianto in cui si sono svolte le operazioni definitive di smaltimento.

Rifiuti urbani prodotti dalle imprese: quali sono e da chi sono prodotti

Il decreto 116/2020 fornisce anche l’elenco dei rifiuti urbani che possono essere prodotti dalle imprese e le tipologie di imprese che li possono  produrre. Questo elenco sarà attivo dal 1 gennaio 2021.
Tutti i rifiuti prodotti dalle attività escluse o diverse dalle tipologie di imprese indicate nel suddetto elenco saranno sempre rifiuti speciali (non urbani).

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